Bollo Auto 2003
L'importo da pagare per il rinnovo
Il versamento e gli arrotondamenti
Calcolo del bollo
Le auto e le moto "anziane" (con almeno 30 anni)
Le auto e le moto storiche ( tra 20 e 30 anni)
Auto a diesel
Le scadenze per il rinnovo
L'auto acquistata usata
 

L'IMPORTO DA PAGARE PER IL RINNOVO
LA POTENZA ESPRESSA IN KW
La tassa automobilistica (o “bollo auto”) è un tributo che si applica in caso di possesso di veicoli di vario genere.
Le tariffe del bollo sono calcolate in base alla potenza del motore espressa in Kilowatt. Questo dato si trova normalmente sulla facciata in alto a destra della carta di circolazione, tre righe sopra l'indicazione della vecchia potenza fiscale, in corrispondenza della voce "pot. max KW". Per i veicoli più recenti o reimmatricolati a partire dalla fine del 1999, che sono muniti della carta di circolazione di tipo attuale (cioè, in un foglio di formato A4 piegato in quattro parti, invece di quello ripiegato in dodici parti secondo il formato precedente), il documento contiene l’indicazione della potenza sotto la voce “P.3”.
L'importo annuo del bollo è pari a € 2,58 a kw su tutto il territorio nazionale, tranne che per i residenti nel Veneto, nella Calabria e nelle Marche. Per questi ultimi, dal 1° gennaio 2002, si applica un aumento del 7,98, mentre per i residenti nel Veneto e nella Calabria si applica un aumento del 10 per cento. In sintesi l'importo annuo del bollo per un KW è pari a:
- € 2,58 su tutto il territorio nazionale;
- € 2,84 per il Veneto e la Calabria;
- € 2,79 per le Marche.
Il conteggio per un'autovettura di 55 KW (su tutto il territorio nazionale, tranne Veneto, Calabria e Marche) è: 55 x € 2,58 = € 141,90


LA POTENZA ESPRESSA IN CV
Se nella carta di circolazione non sono indicati i KW, il calcolo va effettuato in base al numero dei CV riportati di fianco alla voce "pot. max" (di solito sulla terza pagina del libretto).
L’IMPORTO ANNUO DEL BOLLO a CV E’ PARI A:
- € 1,90 su tutto il territorio nazionale;
- € 2,09 per il Veneto e la Calabria;
- € 2,05 per le Marche.
In base al rapporto di conversione 1 CV = 0,736 KW. Chi ha un veicolo con potenza espressa in CV può calcolare l'importo del bollo direttamente in base ai kw dopo aver convertito la potenza da Cv a Kw.
 

IL VERSAMENTO E GLI ARROTONDAMENTI

L’importo da versare deve essere arrotondato sempre ai centesimi, tenendo conto che se dai conteggi di tariffa vi è un importo espresso con più di due decimali, occorre arrotondare al secondo decimale.
L'arrotondamento è per difetto, se la terza cifra dopo la virgola è da 0 a 4, per eccesso se tale cifra sia pari a 5 o superiore.
Esempio:
- € 257, 215 si arrotonda a € 257,22;
- € 257,214 si arrotonda a € 257,21.

Nota bene:
I versamenti delle tasse automobilistiche per i veicoli immatricolati nella provincia autonoma di Trento devono essere, invece, arrotondati all'unità di Euro secondo le delibere emanate (delibera n. 2751 del 25 ottobre 2001 e n. 3426 del 21 dicembre 2001).

IL CALCOLO DEL BOLLO

CALCOLO AUTOMATICO DEL BOLLO IN BASE ALLA TARGA DEL VEICOLO
Questa applicazione consente di calcolare il bollo semplicemente indicando la targa e la categoria del veicolo.
E’ possibile effettuare il calcolo solo successivamente alla scadenza di validità del bollo (es.: per il bollo scaduto ad aprile, solo dal 1° maggio successivo).

Nota bene:
Bisogna fare attenzione a indicare la futura scadenza del pagamento; ad esempio per un'auto con bollo scaduto a Dicembre 2002, bisogna indicare la scadenza Dicembre 2003, sia se si paga nei termini, sia se si paga tardivamente, dopo qualche mese.
Per le normali autovetture a benzina, ecodiesel, gpl, metano, benzina e gpl o benzina e metano, è obbligatorio pagare per 12 mesi.
Possono invece pagare per 4, per 8 o per 12 mesi i vecchi diesel tenuti alla sovrattassa di alimentazione (c.d. superbollo).

CALCOLO AUTOMATICO DEL BOLLO IN BASE AI KW O AI CV
Per avere gli importi in € già calcolati in base al numero di KW della propria vettura preleva le tabelle:
- Tab. 1 Rinnovo autovetture a benzina o eco-diesel (nazionale)
- Tab. 2 Rinnovo autovetture a benzina o eco-diesel (Veneto e Calabria)
- Tab. 3 Rinnovo autovetture a benzia o ecp-diesel (Marche)

LE AUTO E LE MOTO "ANZIANE" (con almeno 30 anni)
Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture, motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trent’anni, senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti.
Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario presentare una domanda apposita. Per verificare se si ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione risultante dal “libretto” di circolazione.
Se però il contribuente è in possesso di documentazione idonea che attesti una data di costruzione anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini dell'agevolazione la data di costruzione.
Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore).
Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche. Questo regime agevolato non si applica ai veicoli “ad uso professionale”.
Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida.
La tassa annuale è pari a:
MOTOVEICOLI
AUTOVEICOLI
€ 10,33 su tutto il territorio nazionale
€ 25,82 su tutto il territorio nazionale
€ 11,36 per il Veneto e la Calabria
€ 28,40 per il Veneto e la Calabria
€ 11,15 per le Marche
€ 27,88 per le Marche

LE AUTO E LE MOTO STORICHE (fra 20 e 30 anni)
I benefici indicati per le auto "anziane" nel paragrafo precedente si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto vent’anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico.
Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi è stata, da parte dell’apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (ASI - Automotoclub Storico Italiano), la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico.
I motoveicoli possono essere individuati anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).
Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfettaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione.
Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.
La tassa annuale è pari a:
MOTOVEICOLI
AUTOVEICOLI
€ 10,33 su tutto il territorio nazionale
€ 25,82 su tutto il territorio nazionale
€ 11,36 per il Veneto e la Calabria
€ 28,40 per il Veneto e la Calabria
€ 11,15 per le Marche
€ 27,88 per le Marche

AUTO A DIESEL
Le auto con alimentazione a gasolio si distinguono ai fini fiscali in due categorie:
- i diesel "ecologici" (pagano la stessa tariffa delle auto a benzina);
- i diesel "non ecologici" (pagano il cosiddetto "superbollo")
Per accertarsi che il veicolo sia "ecodiesel" occorre verificare:
- che sulla carta di circolazione vi sia la scritta "RISPETTA LA DIRETTIVA CEE n. 91/441 CEE" (o successive);
- oppure, in alternativa, che da parte della Motorizzazione civile sia stato rilasciato il permesso di circolazione nei giorni a traffico limitato, il c.d. "verdone", che deve recare la lettera B (per le autovetture) o la lettera C (per i veicoli ad uso promiscuo).
Si considerano automaticamente "ecodiesel" (e sono pertanto esonerate dall'obbligo di versare il superbollo) le vetture immatricolate in Italia a partire dal 1° gennaio 1993, data a partire dalla quale è vietato immatricolare in Italia autoveicoli privi dei requisiti minimi sufficienti per il diritto al beneficio fiscale in questione.
Non ha importanza la data di immatricolazione.
Con la finanziaria 1999 l'importo del superbollo è stato ridotto del 21%.
Tale importo non è stato più modificato.

Le tariffe su tutto il territorio nazionale (tranne che per Veneto, Calabria e Marche) sono le seguenti:

- Per 12 mesi € 7,82 a KW (€ 5,76 a CV)
- Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per 12 mesi: (65 x 7,82) = € 508.30
- Per periodi frazionati (4 - 8 mesi), l'importo annuo è pari a € 7,90 a KW (€ 5,82 a CV), da ragguagliare al numero dei mesi a cui è riferito il pagamento
- Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per 4 mesi: (65 x 7,90) : 12 x 4 = € 171,17

Le tariffe per il Veneto e la Calabria sono le seguenti:
- Per 12 mesi € 8,60 a KW (€ 6,34 a CV)

- Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per 12 mesi: (65 x 8,60) = € 559,00
- Per periodi frazionati (4-8 mesi) l'importo annuo è pari a € 8,69 a KW (€ 6,41 a CV), da ragguagliare al numero dei mesi a cui è riferito il pagamento
- Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per 4 mesi: (65 x 8,69) : 12 x 4 = € 188,28

Le tariffe per le Marche sono le seguenti:
- Per 12 mesi € 8,44 a KW (€ 6,22 a CV)
- Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per 12 mesi: (65 x 8.44) = € 548.60
- Per periodi frazionati (4-8 mesi) l'importo annuo è pari a € 8,53 a KW (€ 6,29 a CV), da ragguagliare al numero dei mesi a cui è riferito il pagamento
- Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per 4 mesi: (65 x 8,53) : 12 x 4 = € 184,82
*Dal 1° gennaio 2005 è prevista la soppressione definitiva del "superbollo" anche per i vecchi diesel.


Per avere gli importi in € già calcolati in base al numero di KW della propria vettura preleva le tabelle:
- Tab.4 Rinnovo autovetture a gasolio non ecodiesel (nazionale)
- Tab.5 Rinnovo autovetture a gasolio non ecodiesel (Veneto e Calabria)
- Tab.6 Rinnovo autovetture a gasolio non ecodiesel (Marche)
LE SCADENZE PER IL RINNOVO

La scadenza di rinnovo del bollo varia da vettura a vettura. A questo riguardo bisogna semplicemente collegarsi alla scadenza dell'ultimo bollo pagato.
Il rinnovo di pagamento va infatti effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente. Questa è una regola che vale sempre (salvo casi di proroga espressa) e per qualsiasi tipo di veicolo (autovetture, motocicli, autocarri, eccetera).
Ad esempio, il bollo scaduto a luglio, va rinnovato entro agosto, quello scaduto ad agosto va rinnovato entro settembre.
Quando l'ultimo giorno del mese cade di sabato o di giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.
Ecco un prospetto di alcune delle scadenze più diffuse di pagamento.

Tabella A

SCADENZA
TERMINE DI PAGAMENTO
(senza sanzioni)
Dicembre 2002
31 Gennaio 2003
Gennaio 2003
28 Febbraio 2003
Aprile 2003
03 Giugno 2003
Agosto 2003
30 Settembre 2003
Settembre 2003
31 Ottobre 2003
Dicembre 2003
02 Febbraio 2004
Gennaio 2004
01 Marzo 2004

L'AUTO ACQUISTATA USATA

Occorre distinguere tra due ipotesi: quella in cui l’acquisto avvenga da un privato e quella in cui avvenga da un commerciante di veicoli.
1. Acquisto da un privato
Bisogna sempre seguire le scadenze originarie del bollo, in modo da collegarvisi. Per questo, occorre pagare entro i termini entro i quali avrebbe dovuto mettersi in regola il precedente proprietario del veicolo. Qualora il termine sia scaduto prima dell’acquisto, ogni responsabilità ricade sul precedente proprietario, per cui l’acquirente dovrà rinnovare il bollo solo a partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente all’acquisto (fa fede la data in cui l’atto di vendita viene autenticato dal notaio): per esempio, se il bollo è scaduto a dicembre 2002 (e quindi va rinnovato entro gennaio 2003) e l’atto di vendita viene autenticato nel febbraio 2003, l’acquirente dovrà solo preoccuparsi di rinnovare il bollo nel gennaio 2004 per il periodo d’imposta che va da gennaio 2004 a dicembre 2004.

2. Acquisto da un commerciante di veicoli
Se il bollo del veicolo è ancora in corso di validità, l’acquirente deve solo rinnovarlo alla sua naturale scadenza, analogamente a quanto avviene in caso di acquisto da un privato. Se invece il bollo è scaduto, di norma si applicano le stesse regole relative al primo pagamento per un’auto nuova: l’unica differenza è che non fa fede la data d’immatricolazione, ma quella di autentica notarile dell’atto di vendita (l’obbligo di pagare scatta a partire dal mese dell’autentica e le scadenze si calcolano in base alla data dell’autentica). Perché sia possibile applicare le regole dell’auto nuova è però necessario che il commerciante abbia inserito il veicolo nell’apposito elenco degli esemplari esenti dal bollo perché in attesa di rivendita. Qualora non lo abbia fatto, si applicano le stesse regole che valgono nel caso in cui si acquista da un privato un veicolo con il bollo scaduto (la responsabilità del mancato rinnovo ricadrà, a seconda dei casi, sul precedente proprietario o sul commerciante, tenendo conto del nominativo che risulterà come intestatario nel Pra alla data di scadenza del termine utile per il pagamento.

IL PRIMO BOLLO PER L'AUTO NUOVA

Quando si paga
Il primo bollo deve essere eseguito entro il mese di immatricolazione. Se però questa è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, per pagare c’è tempo fino all’ultimo giorno del mese successivo. Se l’ultimo giorno del mese cade di giorno festivo o di sabato, la scadenza è spostata al primo giorno feriale successivo.
In ogni caso, il mese d'immatricolazione dev' essere pagato per intero (anche nel caso limite dell’immatricolazione avvenuta l’ultimo giorno del mese).
La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dagli uffici della ex Motorizzazione Civile. Per le auto acquistate usate da un rivenditore, vale la data di "Autentica Notarile" dell'atto di vendita.

Per quanti mesi si paga
Per le auto immatricolate a cavallo tra fine 2002 e i primi mesi del 2003, le scadenze sono le seguenti, differenziate a seconda che la potenza dell’auto sia fino a 35 KW, oppure sia superiore:

Tabella B

ACQUISTO DI AUTO NUOVA
LE SCADENZE «A CAVALLO» TRA 2002 E 2003
DATA IMMATRICOLAZIONE
AUTO FINO A 35 KW
AUTO OLTRE 35 KW
TERMINE PER IL PAGAMENTO
(tra parentesi è il numero di mensilità da pagare)
01 - 21 Dicembre 2002
Luglio 2003 (8)
Agosto 2003 (9)
31/12/2002
22 - 31 Dicembre 2002
31/01/2003
01 - 21 Gennaio 2003
Luglio 2003 (7)
Dicembre 2003 (12)
31/01/2003
22 - 31 Gennaio 2003
28/02/2003
01 - 18 Febbraio 2003
Gennaio 2004 (12)
Dicembre 2003 (11)
28/02/2003
19 - 28 Febbraio 2003
31/03/2003


Quanto si paga

La tariffa su base annua per conteggiare l'importo del bollo relativamente a pagamenti fino a 11 mesi è pari a € 2,66 (Veneto e Calabria € 2,93, Marche € 2,87).
Il conteggio per un'autovettura di 26 KW che paga per 9 mesi, su tutto il territorio nazionale (tranne Veneto, Calabria e Marche) è il seguente: (26 x 2,66) : 12 x 9 = € 51,87
Quando invece il primo bollo è dovuto per 12 mesi si applica una tariffa annua di poco inferiore (che tiene conto di una riduzione del 3%).
La tariffa annua è pari a € 2,58 (Veneto e Calabria € 2,84, Marche € 2,79).
Il conteggio per un'autovettura di 45 KW su tutto il territorio nazionale (tranne Veneto , Calabria e Marche) è il seguente: 45 x 2,58 = € 116,10
Per avere gli importi in € già calcolati in base al numero di KW della propria vettura consulta le tabelle:
- Tab.B.1 Primo bollo autovetture con potenza fino a 35 kw (nazionale)
- Tab.B.2 Primo bollo autovetture con potenza fino a 35 kw (Veneto e Calabria)
- Tab.B.3 Primo bollo autovetture con potenza fino a 35 kw (Marche)
- Tab.B.4 Primo bollo autovetture con potenza superiore ai 35 kw (nazionale)
- Tab.B.5 Primo bollo autovetture con potenza superiore ai 35 kw (Veneto e Calabria)
- Tab.B.6 Primo bollo autovetture con potenza superiore ai 35 kw (Marche)

IL BOLLO PER I CICLOMOTORI
L'importo annuale della tassa di circolazione per i ciclomotori (veicoli fino a 50 cm cubici di cilindrata) è pari a € 19,11 (Lit.37.000) su tutto il territorio nazionale (Veneto e Calabria € 21,02, Marche € 20,63).
Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2003. Il pagamento può essere effettuato (senza applicazione di sanzioni) anche dopo il 31 gennaio 2003, purché prima della messa in circolazione del ciclomotore.
In qualsiasi momento sia effettuato, il pagamento ha validità per l'anno solare in corso (fino al 31 dicembre 2003).
Resta fermo l'obbligo di esibire il contrassegno di pagamento su richiesta degli organi preposti al controllo su strada. Non c'è però obbligo di conservarlo per gli anni successivi. Le infrazioni di pagamento sono rilevate su strada dagli organi di controllo e comportano l'irrogazione di una sanzione.
Non si è tenuti al pagamento della tassa per i ciclomotori che, nel corso dell'intero anno solare, rimangono completamente inutilizzati, cioè senza mai circolare su strade e luoghi pubblici.
IL BOLLO PER I MOTOCICLI

Su tutto il territorio nazionale (tranne Veneto, Calabria e Marche)
Fino a 11 kW importo fisso € 19,11
Con potenza superiore a 11 kW = € 0,88 a kW (€ 0,65 CV) + importo fisso € 19,11
Conteggio per un motociclo di 33 kW: (0,88 x 33) + 19,11 = € 48,15

Per il Veneto e la Calabria:
Fino a 11 kW importo fisso € 21.02
Con potenza superiore a 11 kW = € 0,97 a kW (€ 0,71 CV) + importo fisso € 21.02
Conteggio per un motociclo di 33 kW : (0,97 x 33) + 21,02 = € 53,03

Per le Marche:
Fino a 11 kW importo fisso € 20,63
Con potenza superiore a 11 kW = € 0,95 a kW (€ 0,70 CV) + importo fisso € 20,63
Conteggio per un motociclo di 33 kW : (0,95 x 33) + 20,63 = € 51,98

Per avere gli importi in € già calcolati in base al numero di kW del proprio motociclo preleva le tabelle:
- Tab. a Motociclo (territorio nazionale)
- Tab .b Motociclo (Veneto e Calabria)
- Tab. c Motociclo (Marche)

La scadenza naturale per il rinnovo del bollo motocicli può essere o nel mese di febbraio, o in quello di agosto di ogni anno. Ciò dipende dalla scadenza dell'ultimo bollo pagato in precedenza (che può essere o a gennaio o a luglio di ogni anno).
E' sbagliato, quindi, pagare il rinnovo in mesi dell'anno diversi, come a esempio nel corso del mese di gennaio, allorquando invece tocca ai ciclomotori e ad altre fasce di veicoli.
Nel caso di primo bollo, per avere gli importi in € già calcolati in base al numero di kW del proprio motociclo preleva le tabelle:
- Tab. d Primo bollo motociclo (territorio nazionale)
- Tab. e Primo bollo motociclo (Veneto e Calabria)
- Tab. f Primo bollo motociclo (Marche)

IL BOLLO PER I QUADRICICLI LEGGERI

I quadricicli leggeri (cioè le microvetture con velocità massima non superiore a 45km/h, cilindrata non superiore a 50 cc e massa a vuoto inferiore a 350 Kg) sono tecnicamente equiparati ai ciclomotori (hanno gli stessi limiti di velocità e cilindrata) e questo vale anche ai fini del bollo,per cui si applicano a questi veicoli le stesse regole illustrate poco sopra per i ciclomotori (vedere la sezione "il bollo per i ciclomotori").
Tuttavia, dal 1° gennaio 2003, tali quadricili sono soggetti ad una tariffa più alta rispetto a quella dei ciclomotori: 50 euro su tutto il territorio nazionale (eventuali rincari regionali potranno essere applicati solo a partire dal 2004).

Nota bene:
la tariffa di 50 euro si applica esclusivamente ai quadricicli leggeri. Per gli altri quadricicli (quelli che superano almeno uno dei tre requisiti necessari per entrare nella categoria dei "leggeri"), continuano a valere gli importi e le regole dei motocicli.

DOVE SI PAGA IL BOLLO
Il pagamento del bollo è possibile presso:
- le delegazioni ACI
- le tabaccherie abilitate
- le agenzie di pratiche auto
- gli uffici postali
- le banche (in alcune regioni come il Lazio, la Lombardia e la Toscana)
- modalità telematiche per alcune regioni convenzionate con l'ACI (si veda il sito www.aci.it)
- altri intermediari convenzionati con le singole Regioni.

Pagamento presso gli uffici postali.
Devono essere compilati gli appositi bollettini di conto corrente distribuiti gratuitamente presso gli stessi uffici.
Sono disponibili:
- moduli di bollettino preintestato sui quali è già presente il numero di conto corrente;
- moduli di bollettino apposito valido a livello nazionale, con in bianco il numero di conto corrente regionale che va ricopiato dall'elenco posto a margine del bollettino stesso.
Esistono due versioni di tali ultimi bollettini:
a) a banda trasversale rossa: riguarda il pagamento per autoveicoli e motoveicoli in genere, esclusi i casi per i quali va utilizzato il bollettino di cui al punto 2);
b) a banda trasversale verde: riguarda il pagamento di altre tipologie (ciclomotori e targhe di prova).

Il versamento in posta verrà controllato e registrato sugli archivi magnetici solo in un secondo momento. Si raccomanda di fare molta attenzione a scrivere il numero di targa con grafia chiara e leggibile, senza commettere errori sulla parte del bollettino destinato a rimanere in possesso dell'ufficio.

L'elenco dei numeri di c/c da riportare sul modulo sono indicati nella tabella C.

Tabella C

REGIONE/PROV. AUTONOMA DI RESIDENZA
NUMERO C/C
Abruzzo
1677
Basilicata
8854
Calabria
7898
Campania
7807
Emilia Romagna
970400
Friuli Venezia Giulia - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma
4341
Lazio
825000
Liguria
7179
Lombardia
2238
Marche
9605
Molise
3863
Piemonte
4101
Puglia
3707
Sardegna - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma
1099
Sicilia
784900
Toscana
7500
Umbria
7062
Val D'Aosta - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma
9118
Veneto
5306
Provincia Autonoma Bolzano
3392
Provincia Autonoma Trento
3384

Pagamento presso le tabaccherie
Presso la tabaccheria, l’automobilista dovrà compilare una schedina con i dati necessari alla identificazione del veicolo:
- targa
- regione di residenza
- mesi di validità
- scadenza.
Sono disponibili due tipi di schede utilizzabili per diverse tipologie di pagamento:
- scheda A per autovetture e veicoli a uso promiscuo per i quali il pagamento è effettuato senza riduzioni o agevolazioni;
- scheda B per:
1. autovetture e autoveicoli che beneficiano di particolari riduzioni (a esempio: taxi);
2. altri veicoli in genere (autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori).
Il costo di questo servizio è di € 1,55.

I PAGAMENTI TARDIVI

Se si paga in ritardo, oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che crescono a seconda del ritardo con cui il pagamento viene fatto (v. Tabella D).

Tabella D

SANZIONI RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO
PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO
SANZIONE
(in % della tassa)
30 giorni dalla scadenza
3,75
1 anno
6

Insieme al pagamento di tassa più sanzione, devono essere aggiunti gli interessi sulla tassa non pagata, calcolati su base giornaliera, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento omesso e fino a quello dell'effettivo versamento.
Per ogni giorno di ritardo, entro il primo anno, gli interessi sono pari al:
- 3,5% su base annua, per i giorni di ritardo maturati nel corso del 2001;
- 3% su base annua, per i giorni decorsi a partire dal 1° gennaio 2002.
Nota bene
Per poter beneficiare delle sanzioni ridotte, il contribuente deve provvedere al versamento contestuale della tassa, della sanzione e degli interessi
.

Esempio:
per un’auto avente 66 kW di potenza, il cui bollo benzina scade ad aprile 2001 e per la quale si provvede al ravvedimento operoso in data 7 gennaio 2002, l’importo complessivo da pagare è pari a € 184,26, costituito come segue:
- la tassa è pari a € 170,43 (lire 330.000 diviso 1.936,27);
- la sanzione per intero è pari a € 51,13 (170,43 x 30%), per cui l'importo della sanzione ridotta, dovuta a titolo di ravvedimento operoso, è pari a 1/5 di tale importo, equivalenti a € 10,23;
- gli interessi sono pari a € 3,60, calcolati facendo la somma di € 3,49732 (per i 214 giorni di ritardo maturati nel 2001), più € 0,09866 per i 7 giorni maturati nel corso del 2002.

Per i pagamenti effettuati oltre l'anno la sanzione è applicabile d'ufficio ed è pari al 30% della tassa: sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 2,50% per ogni semestre maturato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento.

LE ESENZIONI PER I DISABILI
I disabili possono godere dell’esenzione permanente dal bollo auto. Per godere dell'esenzione, il veicolo deve essere intestato allo stesso disabile, ovvero a un soggetto rispetto al quale quest’ultimo è fiscalmente a carico (ciò si verifica se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a € 2.840, 51, pari a lire 5 milioni e mezzo).
Non sono agevolabili i veicoli intestati a società od enti, pubblici o privati. Hanno diritto all’esenzione le seguenti categorie di disabili:
a. quelli con limitazioni permanenti della capacità motoria;
b. quelli con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, i pluriamputati, i sordomuti, i non vedenti.
L’esenzione spetta per un solo veicolo, con facoltà di scelta da parte dell'interessato che nella domanda di esenzione deve indicare la relativa targa.
Inoltre è necessario che:
1. il veicolo deve avere una cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se a gasolio;
2. qualora il disabile rientri solo nella precedente ipotesi a., il veicolo deve essere stato adattato (nei comandi di guida, oppure nella struttura carrozzata) in funzione della ridotta capacità motoria del disabile e gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione (e quindi devono essere stati sottoposti a visita e prova in una sede del Dipartimento dei trasporti terrestri).In luogo dell'adattamento, l'esenzione compete anche se il veicolo è dotato di cambio automatico (di serie o opzionale), purché prescritto dalla Commissione medica locale.
Qualora la disabilità rientri in una delle ipotesi sopra indicate nella lettera b., l'adattamento del veicolo non è richiesto come condizione per usufruire dell'esenzione dal bollo auto. I disabili che hanno presentato domanda di esenzione nel corso degli anni passati non sono obbligati a ripresentarla nel 2003, se perdurano le condizioni di esonero.

LE RIDUZIONI TARIFFARIE
Riduzioni per veicoli elettrici e a gas
Viene applicata una riduzione del 75% sulla tariffa base della tassa automobilistica per autoveicoli uso promiscuo e autovetture che abbiano le seguenti caratteristiche:
- siano azionati con motore elettrico (questa riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale previsto dalla normativa originaria che continua ad applicarsi anche dopo il 1° gennaio 1998);
- siano dotati di dispositivo per la circolazione solo con gpl, ovvero solo con gas metano: il dispositivo deve essere conforme alla direttiva 91/441/CEE e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE e successive modificazioni. Nessuno sconto di tariffa (come pure nessuna sovrattassa) si applica per i veicoli dotati congiuntamente di impianto a benzina e a gpl o metano, per i quali resta valida sempre la tariffa benzina.

Altri tipi di riduzione:
-
75% per le autovetture per servizio pubblico da piazza
- 50 % per gli autoveicoli (di peso complessivo inferiore a 12 t.) per trasporto latte, carni macellate, immondizia, generi monopoli, carri botte per vuotatura pozzi neri
- 50 % per le autovetture a noleggio di rimessa
- 40 % per le autovetture scuola guida
- 33,33 % per gli autobus a noleggio da rimessa
- 33,33 % per gli autobus per servizio pubblico di linea
- 50% della eventuale sovrattassa diesel per autovetture per servizio pubblico da piazza, per servizio di noleggio e di rimessa; per i furgoni e i doppi cabinati di proprietà di imprese, per uso promiscuo e con portata netta non inferiore a 6 quintali.
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